PROPOSTA DI LEGGE

Capo I.
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.
(Finalità).

      1. La tutela e la valorizzazione dei territori montani costituiscono obiettivi prioritari della politica nazionale.
      2. La presente legge, in attuazione dell'articolo 44 della Costituzione, prevede interventi volti a sostenere la vita delle famiglie residenti nei territori montani allo scopo di evitarne lo spopolamento e di contenere la tendenza all'invecchiamento, di promuovere e di valorizzare le tradizioni economiche e culturali locali, di rimuovere gli squilibri economici e sociali esistenti rispetto ai territori non montani, di garantire l'effettivo esercizio dei diritti e l'agevole accesso ai servizi pubblici essenziali di coloro che risiedono in montagna, nel rispetto dei princìpi di tutela ambientale e di difesa del suolo.
      3. Tranne che sia diversamente previsto, le disposizioni della presente legge si applicano ai comuni ad alta specificità montana, come definiti nell'articolo 2. Esse si applicano anche a quelli compresi nei parchi nazionali istituiti ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni.
      4. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità di cui alla presente legge nell'ambito delle competenze ad esse spettanti ai sensi dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.
      5. Nell'ambito dell'Unione europea lo Stato e, per quanto di loro competenza, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano promuovono le azioni dirette

 

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al riconoscimento della specificità delle zone montane e alla loro valorizzazione in sede comunitaria.

Art. 2.
(Definizioni).

      1. Fatte salve le competenze legislative regionali, agli effetti della presente legge per comune ad alta specificità montana si intende il comune montano che per le particolari situazioni oggettive di svantaggio e per le rilevanti potenzialità di sviluppo è individuato e riconosciuto come tale in conformità ai criteri indicati al comma 3.
      2. Al fine di garantire l'uniformità nella classificazione, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, di concerto con il Ministro dell'interno e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di seguito denominata «Conferenza unificata», definisce con proprio decreto le modalità di individuazione e i criteri di selezione dei comuni e delle frazioni di comune ad alta specificità montana e l'applicabilità di eventuali deroghe nella classificazione.
      3. I criteri per l'individuazione dei comuni ad alta specificità montana devono tenere conto della dimensione territoriale, della dimensione demografica, dell'indice di spopolamento, del reddito medio pro capite, del tasso di disoccupazione, della pendenza dei terreni, dell'altimetria del territorio comunale, della distanza dal capoluogo di provincia, delle presenze turistiche, dell'oggettivo svantaggio di entità amministrative poste in aree di confine o in contiguità con il territorio di regioni o di province autonome, delle attività produttive extra-agricole, dell'altitudine del capoluogo del comune.
      4. Le regioni, in attuazione dei criteri fissati dal decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali ai sensi dei commi 2 e 3, entro quattro mesi

 

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dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto, provvedono alla classificazione del territorio montano di riferimento, individuando i comuni o le frazioni di comune ad alta specificità montana.
      5. Le regioni possono applicare correttivi nella individuazione dei comuni ad alta specificità montana evidenziando specifiche condizioni di differenziazione ed esigenze di sviluppo, con riferimento al livello di svantaggio risultante dall'applicazione dei criteri e dei parametri indicati al comma 3, determinate da eventi naturali e socio-economici o da particolari contesti, quali la situazione amministrativa in aree montane di confine o in contiguità con regioni o con province autonome.
      6. Al fine di attenuare le situazioni locali di particolare svantaggio o di favorire specifiche esigenze di sviluppo territoriale, la comunità montana o il comune montano interessato possono chiedere alla regione che, sulla base degli stessi criteri utilizzati per l'individuazione dei comuni ad alta specificità montana, per una frazione del proprio territorio sia prevista una classificazione diversa da quella attribuita al comune nel suo complesso.

Art. 3.
(Fondo nazionale per gli interventi nelle aree montane).

      1. Le risorse già attribuite al Fondo nazionale per la montagna, istituito ai sensi dell'articolo 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, e successive modificazioni, confluiscono nel Fondo nazionale per gli interventi nelle aree montane, di seguito denominato «Fondo», istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze.
      2. Il Fondo è alimentato da trasferimenti comunitari, dello Stato e di enti pubblici di rilevanza nazionale ed è iscritto in una apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Le somme provenienti dagli enti pubblici di rilevanza nazionale sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere

 

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riassegnate alla suddetta unità previsionale di base.
      3. Le risorse erogate dal Fondo hanno carattere aggiuntivo rispetto ad ogni altro trasferimento ordinario o speciale dello Stato a favore degli enti locali e sono ripartite fra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, che le fanno confluire nei rispettivi bilanci tra i fondi per la montagna.
      4. La ripartizione delle risorse del Fondo riguarda comuni montani e parzialmente montani ed è effettuata entro il 31 marzo di ciascun anno con deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), d'intesa con la Conferenza unificata, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali.
      5. I criteri di ripartizione del Fondo devono tenere conto dell'estensione del territorio montano e dell'entità della popolazione residente. Essi sono stabiliti con deliberazione del CIPE, sentita la Conferenza unificata, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali e con il Ministro dell'interno. Una quota del Fondo, in misura non inferiore al 10 per cento, deve essere destinata al finanziamento dei progetti speciali di cui all'articolo 7.
      6. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano, con proprio provvedimento, i criteri relativi all'impiego delle risorse di cui al comma 3.

Art. 4.
(Piano nazionale delle aree montane).

      1. Il CIPE, previa intesa con la Conferenza unificata, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, con il Ministro dell'interno, con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministro dello sviluppo

 

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economico e con il Ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali, sentito il Ministro per i beni e le attività culturali e gli altri Ministri competenti, approva il Piano triennale nazionale delle aree montane, di seguito denominato «Piano».
      2. Nel Piano sono definiti gli obiettivi della politica nazionale per la montagna, mediante l'elaborazione delle linee strategiche fondamentali per la valorizzazione e lo sviluppo dei territori montani, con particolare riferimento alle aree comprendenti comuni ad alta specificità montana.
      3. I contenuti del Piano costituiscono documento preliminare per la predisposizione dei provvedimenti statali che compongono la manovra di finanza pubblica e devono essere successivamente adeguati alle disponibilità finanziarie risultanti dalla medesima.

Art. 5.
(Osservatorio per la montagna).

      1. Presso il Dipartimento degli affari regionali della Presidenza del Consiglio dei ministri, l'Osservatorio per la montagna, di seguito denominato «Osservatorio», istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 dicembre 2000, promuove la conoscenza dei territori montani nonché l'elaborazione e la diffusione di progetti finalizzati allo sviluppo integrato e sostenibile delle aree di montagna.
      2. L'Osservatorio cura in particolare:

          a) la promozione di campagne di informazione e di ricerca sui problemi delle zone montane, anche con riferimento alla specificità della montagna in ambito comunitario e internazionale;

          b) la promozione di attività di ricerca e di sperimentazione di modelli a basso costo per l'erogazione e la gestione dei

 

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servizi pubblici nelle aree montane, compatibili con i contesti territoriali a scarsa densità abitativa;

          c) la promozione di progetti di valorizzazione degli itinerari storici e culturali delle zone montane;

          d) la promozione di progetti di sperimentazione e di ricerca applicata ai contesti territoriali delle zone montane;

          e) l'avvio delle procedure di raccolta e diffusione delle migliori pratiche;

          f) la promozione di ricerche e di progetti relativi: alla gestione del patrimonio agro-silvo-pastorale; alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio della flora e della fauna selvatica e domestica; al miglioramento delle coltivazioni tradizionali; allo sviluppo della pastorizia; allo sviluppo delle forme di turismo sostenibile.

      3. L'Osservatorio collabora con il Comitato tecnico interministeriale per la montagna, istituito con delibera CIPE 13 aprile 1994, di cui al comunicato CIPE pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 29 aprile 1994, al fine di perseguire una gestione integrata delle politiche nazionali per la montagna, e con gli osservatori regionali per la montagna. L'Osservatorio può altresì essere consultato da chiunque vi abbia interesse sulle problematiche afferenti la montagna.
      4. Nell'ambito dell'Osservatorio, con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, di concerto con il Ministro per i diritti e le pari opportunità, è istituita la Consulta femminile per i problemi delle donne in montagna, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. La Consulta esprime parere su tutte le iniziative, di carattere legislativo e progettuale, riguardanti l'implementazione della specificità femminile nei processi di sviluppo delle aree montane.
      5. Con decreti del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente

 

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legge, sono effettuate la nomina e la definizione delle modalità di funzionamento dell'Osservatorio.
      6. L'Osservatorio è composto da:

          a) il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali o, in sua vece, il Capo del Dipartimento degli affari regionali della Presidenza del Consiglio dei ministri, che lo presiede;

          b) un rappresentante designato dalla Conferenza unificata;

          c) il presidente della Commissione nazionale per le pari opportunità;

          d) il presidente dell'Unione nazionale comuni comunità ed enti montani (UNCEM);

          e) il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI);

          f) il presidente dell'Unione delle province d'Italia (UPI);

          g) il presidente della Federazione nazionale dei consorzi di bacino imbrifero montano (FEDERBIM);

          h) il presidente dell'Unione nazionale delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

          i) tre rappresentanti designati dalle associazioni degli imprenditori maggiormente rappresentative a livello nazionale;

          l) un rappresentante designato dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale;

          m) il presidente e due rappresentanti del Club alpino italiano (CAI);

          n) il presidente dell'Associazione nazionale alpini (ANA);

          o) il presidente della Federazione italiana sport invernali (FISI);

          p) il presidente dell'associazione per la valorizzazione degli alpeggi;

 

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          q) un rappresentante del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

          r) un rappresentante del Ministro dell'università e della ricerca;

          s) un rappresentante del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali;

          t) un rappresentante del Ministro dell'economia e delle finanze;

          u) un rappresentante del Ministro per i beni e le attività culturali;

          v) un rappresentante del Ministro della salute;

          z) un rappresentante del Ministro delle comunicazioni;

          aa) un rappresentante del Ministro dello sviluppo economico;

          bb) un rappresentante del Ministro dell'interno;

          cc) un rappresentante del Ministro della difesa;

          dd) un rappresentante del Ministro degli affari esteri;

          ee) un rappresentante del Ministro per le politiche europee;

          ff) un rappresentante del Ministro per i diritti e le pari opportunità;

          gg) un rappresentante del Comitato tecnico interministeriale per la montagna;

          hh) un rappresentante delle associazioni dei consumatori e degli utenti iscritte nell'elenco previsto dall'articolo 137 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

      7. I componenti dell'Osservatorio possono essere sostituiti da loro delegati e alle sedute possono partecipare, su invito del presidente e senza diritto di voto, esperti e rappresentanti di enti e di organismi pubblici e privati. La nomina e la partecipazione dei componenti dell'Osservatorio sono attuate nell'ambito delle attività istituzionali dell'amministrazione o degli enti

 

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di appartenenza e non possono comportare oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica. Ai componenti pubblici dell'Osservatorio non spettano alcuna indennità né compensi di qualsiasi natura né rimborsi spese.
      8. All'Osservatorio partecipano anche tre esperti nominati dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, che ne determina il compenso con proprio decreto.

Art. 6.
(Istituto nazionale della montagna).

      1. L'Istituto nazionale della montagna, di seguito denominato «Istituto», costituito ai sensi dell'articolo 6-bis del decreto-legge 25 ottobre 2002, n. 236, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 284, è ente di ricerca e svolge i compiti già attribuiti all'Istituto nazionale per la ricerca scientifica e tecnologica sulla montagna dalla legge 7 agosto 1997, n. 266, e successive modificazioni. Oltre a tali compiti, esso esercita funzioni di servizio e di supporto scientifico per l'individuazione delle linee di indirizzo finalizzate alle politiche di sviluppo e di conoscenza del territorio montano, nonché per la consulenza tecnico-scientifica degli organismi nazionali e regionali in relazione alle competenze ad esso attribuite dalla presente legge.
      2. L'Istituto in particolare:

          a) assicura il coordinamento scientifico delle attività istituzionali all'estero riguardanti il settore montano;

          b) predispone, anche mediante il coordinamento di attività svolte da altri soggetti pubblici e privati, progetti speciali finalizzati allo sviluppo economico e sociale, nonché alla sicurezza ambientale delle zone montane, al miglioramento della viabilità e dei trasporti locali, all'uso sostenibile delle risorse, alla conservazione e valorizzazione delle tradizioni culturali delle popolazioni montane;

 

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          c) realizza programmi di ricerca sui problemi delle zone montane, anche con riferimento alla specificità della montagna in ambito comunitario e internazionale;

          d) svolge attività di ricerca e di sperimentazione di modelli a basso costo per l'erogazione e la gestione dei servizi pubblici nelle zone montane, compatibili con i contesti territoriali a scarsa densità abitativa;

          e) elabora programmi di valorizzazione degli itinerari storici e culturali delle zone montane.

      3. Presso l'Istituto è costituita la banca-dati della montagna.
      4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'università e della ricerca, sono previsti gli organi di amministrazione e di controllo, la dotazione organica dell'Istituto e le modalità di funzionamento.
      5. L'Istituto è sottoposto alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero dell'università e della ricerca.
      6. Il finanziamento dell'Istituto è assicurato dal fondo ordinario per il finanziamento degli enti pubblici di ricerca di cui al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, e successive modificazioni, da un contributo annuo di 500.000 euro a carico della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché da ogni altro contributo o provento delle regioni e di organismi pubblici e privati.

Art. 7.
(Progetti speciali).

      1. In attuazione degli obiettivi prefissati dal Piano possono essere presentati, anche su iniziativa delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli altri enti pubblici e di associazioni senza scopo di lucro, progetti speciali per la montagna che prevedono un complesso di interventi mirati, organici e coordinati, di

 

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valenza interregionale, in favore di territori montani disagiati, con particolare riferimento alle aree comprensive di comuni ad alta specificità montana e alle aree di confine o poste in contiguità con regioni a statuto speciale o con province autonome.
      2. Gli interventi previsti nei progetti speciali di cui al comma 1 devono perseguire prioritariamente gli obiettivi legati allo sviluppo delle attività economiche e sociali, anche mediante la garanzia di adeguati servizi per la collettività, alla sicurezza ambientale delle zone montane, al riassetto idrogeologico, alla sistemazione idraulico-forestale, al miglioramento delle vie di accesso e dei trasporti locali, all'uso sostenibile delle risorse idriche, allo sviluppo dell'economia locale e ad interventi volti al sostegno dell'industria turistica dell'area, alla valorizzazione e alla conservazione del patrimonio monumentale, architettonico, artistico, civile e religioso, all'edilizia rurale, ai centri storici ed al paesaggio montano, nonché alla valorizzazione del patrimonio culturale e delle tradizioni locali delle popolazioni montane.
      3. Resta ferma la disciplina contenuta nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
      4. Il CIPE, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, di intesa con la Conferenza unificata, approva i progetti speciali in favore della montagna e ne dispone il finanziamento a valere sulla quota delle risorse previste dal Fondo, privilegiando le iniziative considerate prioritarie per lo sviluppo delle aree ad alta specificità montana e quelle che prevedono una partecipazione finanziaria, superiore al 30 per cento della spesa complessiva, da parte del soggetto che ha presentato il progetto.
      5. Al fine della prevenzione dei dissesti ambientali e territoriali e per la prevenzione degli incendi boschivi, il Corpo forestale dello Stato attua progetti speciali finalizzati al monitoraggio degli ecosistemi e alla realizzazione del catasto delle aree percorse dal fuoco. A tale fine è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2006.
 

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Capo II.
DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI AGRICOLTURA E FORESTE

Art. 8.
(Gestione del patrimonio forestale).

      1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al fine di conservare, rafforzare e ripristinare le funzioni della foresta, possono attribuire alle comunità montane e ai comuni montani finanziamenti per interventi di forestazione o di agricoltura eco-compatibile nell'ambito del piano forestale nazionale nonché finanziare le quote di parte nazionale previste dai regolamenti comunitari a completamento delle erogazioni a carico del Fondo europeo di orientamento e di garanzia agricola (FEOGA) e di programmi comunitari, anche in tema di pari opportunità.
      2. I consorzi di miglioramento fondiario, costituiti ai sensi degli articoli 71 e seguenti del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modificazioni, e promossi dalle comunità montane, nonché le associazioni di proprietari riconosciute idonee e finalizzate al rimboschimento, alla tutela e alla migliore gestione dei boschi, possono beneficiare di contributi statali, definiti con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell'economia e delle finanze, commisurati agli oneri derivanti dalle suddette attività, purché siano ritenute di interesse generale e assunte mediante apposite convenzioni pluriennali.
      3. Tutte le forme di gestione indicate nel presente articolo possono godere dei benefìci previsti dall'articolo 139 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, a condizione che le superfici silvo-pastorali interessate

 

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abbiano un'estensione di almeno cinque ettari.
      4. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di un milione di euro annui a decorrere dall'anno 2006.

Art. 9.
(Potenziamento del sistema informativo della montagna).

      1. Al potenziamento del sistema informativo della montagna (SIM) realizzato ai sensi dell'articolo 24 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, è attribuito carattere prioritario nell'ambito dell'attuazione dei piani di sviluppo informatico nel settore delle politiche agricole e forestali.
      2. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sentito il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA), può stipulare accordi con altre pubbliche amministrazioni, ovvero con soggetti privati operanti nel settore informatico e telematico, al fine di assicurare la diffusione e l'integrazione dei servizi telematici già esistenti nell'ambito della pubblica amministrazione, attraverso le infrastrutture tecnologiche e organizzative del SIM. Restano salve le regole tecniche concernenti la rete unitaria della pubblica amministrazione.
      3. Gli sportelli del SIM presso gli enti locali possono essere utilizzati per l'emissione delle carte di identità elettroniche e delle carte nazionali dei servizi, tramite connessione al Centro nazionale dei servizi demografici previa autorizzazione del Ministero dell'interno. Tali sportelli possono fungere da punti di accesso dei tecnici e degli esercenti la professione notarile per l'invio certificato e documentato degli atti di variazione ipo-catastale, da determinare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il CNIPA.
      4. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 1.500.000 euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008.

 

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Art. 10.
(Impianti produttivi agricoli).

      1. All'articolo 27, sesto comma, della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, dopo la parola: «commerciale» è inserita la seguente: «, agricolo».

Art. 11.
(Accesso dei giovani alle attività agricole).

      1. Al fine di favorire l'accesso dei giovani alle attività agricole, l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), nell'esercizio dei propri compiti istituzionali, attribuisce priorità agli acquisti di terreni proposti dai coltivatori diretti di età compresa tra i 18 e i 35 anni, residenti nei comuni montani, nella ripartizione dei fondi destinati alla formazione della proprietà coltivatrice, nei limiti delle disponibilità finanziarie annuali.
      2. La priorità di cui al comma 1 del presente articolo è applicabile alle cooperative agricole previste dall'articolo 16 della legge 14 agosto 1971, n. 817, che hanno sede nei comuni montani e nelle quali la compagine dei soci è composta per almeno il 40 per cento da giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni residenti in comuni montani, nonché alle cooperative agricole nelle quali la compagine dei soci cooperatori è composta almeno per il 50 per cento da donne.

Art. 12.
(Certificazione di ecocompatibilita).

      1. Per i boschi esistenti e per le formazioni forestali create nei territori montani con specie indigene di pregio e a lungo ciclo di maturazione, gestiti con criteri di ecocompatibilità, sono istituiti la certificazione di ecocompatibilità e il marchio di garanzia che attestano la provenienza della materia prima legno.

 

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      2. La certificazione di ecocompatibilità e il marchio di cui al presente articolo possono essere rilasciati a tutti i prodotti derivati dal legno proveniente dalle zone di cui al comma 1. A tali attività si provvede con il personale e con i beni strumentali in dotazione.
      3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza unificata, stabilisce con proprio decreto i criteri, le modalità e i diritti per il rilascio e per l'uso della certificazione e del marchio previsti dal presente articolo.
      4. Ferme restando le competenze regionali in materia di foreste, le funzioni e i compiti di controllo relativi alla certificazione di ecocompatibilità e al corretto uso del marchio di cui al presente articolo sono esercitate dal Corpo forestale dello Stato, nell'ambito della propria dotazione organica.

Capo III
DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI SERVIZI PUBBLICI E SOCIALI

Art. 13.
(Organizzazione dei servizi pubblici).

      1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con gli altri Ministri competenti, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, predispone un piano dei servizi dell'ufficio del territorio e degli uffici tributari delle Agenzie fiscali che, ad invarianza di spesa, e tenuto conto delle attività di decentramento già avviate, garantisca una razionale dislocazione degli stessi sul territorio montano e ne consenta l'agevole accesso.
      2. Il Ministero delle comunicazioni, quale autorità di regolamentazione del settore postale ai sensi della normativa vigente, vigila affinché il fornitore del

 

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servizio universale postale, nell'ambito degli obblighi da esso derivanti, tenga in particolare considerazione le zone montane.
      3. Nei comuni montani, di intesa tra gli enti interessati, possono essere istituiti centri multifunzionali nei quali concentrare una pluralità di servizi, quali i servizi ambientali, energetici, scolastici, artigianali, turistici, di comunicazione, di volontariato e di associazionismo culturale, commerciali e di sicurezza. Per lo svolgimento delle loro attività i centri multifunzionali possono stipulare convenzioni e contratti di appalto con gli imprenditori agricoli, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.

Art. 14.
(Disposizioni in materia di associazionismo sociale).

      1. Alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 12, comma 1, lettera d), dopo le parole: «emergenze sociali» sono inserite le seguenti: «, ad interventi nei comuni ad alta specificità montana»;

          b) all'articolo 15, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «con particolare riguardo ai comuni ad alta specificità montana».

      2. La stipula di convenzioni, ai sensi dell'articolo 5 della legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, e dell'articolo 7 della legge 11 agosto 1991, n. 266, con le associazioni sociali e con le organizzazioni di volontariato operanti nei comuni ad alta specificità montana, per finalità di sostegno alle popolazioni locali, può essere finanziata a valere sulle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali, istituito dall'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

 

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Art. 15.
(Servizi radiotelevisivi e di telefonia mobile e fissa).

      1. Per i soggetti residenti nei comuni ad alta specificità montana, nell'ambito del contratto di servizio con la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, possono essere previsti appositi programmi radiotelevisivi.
      2. L'installazione, la manutenzione e la gestione degli impianti radiotelevisivi e di telefonia mobile e fissa, situati nei comuni ad alta specificità montana, sono a totale carico degli enti gestori.
      3. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 53 e 54 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259, i collegamenti telefonici in favore dei soggetti residenti nei comuni ad alta specificità montana sono assoggettati a formule tariffarie speciali per consumatori con esigenze sociali particolari, ai sensi dell'articolo 59 del medesimo codice. Il potenziamento delle linee elettriche a case sparse e a piccoli agglomerati situati in territorio montano è realizzato in esenzione di ogni tipo di costo, con esclusione dell'imposta sul valore aggiunto e di ogni altro tributo statale.

Capo IV
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI E DI TRASPORTI

Art. 16.
(Disposizioni in materia di lavori pubblici).

      1. Nei comuni montani, per le opere di competenza statale di importo non superiore a 750.000 euro, gli enti appaltanti possono ricorrere alla licitazione privata con procedura semplificata.
      2. Per l'affidamento dei lavori di cui al comma 1, finalizzati al ripristino di opere già esistenti e danneggiate da calamità

 

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naturali o da eventi connessi al dissesto idrogeologico delle aree montane, gli enti appaltanti possono procedere mediante trattativa privata, in deroga a quanto previsto dagli articoli 56 e 57 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, previo esperimento di gara informale con l'invito di almeno cinque imprese prioritariamente locali. Per i lavori di importo non superiore a 200.000 euro, il numero delle imprese da invitare può essere ridotto a tre.

Art. 17.
(Viabilità e mobilità in montagna).

      1. Al fine di agevolare la viabilità e la mobilità in montagna e tenendo conto della necessità di ridurre gli effetti negativi e i rischi derivanti dal traffico nelle zone montane ad un livello tollerabile per l'uomo, la fauna, la flora e il loro habitat, per l'anno 2006 una quota del 10 per cento del Fondo di cui all'articolo 54 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, è destinata alla progettazione di opere di viabilità e di mobilità nei territori montani.

Capo V
DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI ISTRUZIONE E SANITÀ

Art. 18.
(Scuole di montagna).

      1. Per le istituzioni scolastiche della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, ubicate nei comuni ad alta specificità montana, sono consentite deroghe

 

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alle disposizioni vigenti relative al numero minimo di alunni, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato. È favorita la costituzione di pluriclassi e di istituti comprensivi.
      2. Al fine della concreta attuazione del diritto allo studio, agli studenti delle scuole del secondo ciclo d'istruzione, statali e paritarie, e delle università, situate nei comuni ad alta specificità montana, sono assegnate, con priorità, borse di studio.

Art. 19.
(Sanità di montagna).

      1. Il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e delle finanze, predispone un progetto per lo sviluppo dei servizi di telemedicina destinato alle aree montane con particolare riferimento alle aree ad alta specificità montana. Il progetto è approvato di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Il finanziamento del progetto è definito nell'ambito dell'intesa con la citata Conferenza relativa al riparto del Fondo sanitario nazionale iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
      2. In sede di revisione del sistema dei trasferimenti erariali si tiene adeguato conto della necessità di potenziamento dei servizi sanitari nelle aree montane.
      3. Negli atti relativi alla fissazione dei criteri di finanziamento delle aziende sanitarie locali (ASL), le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano individuano appositi parametri per incrementare la quota capitaria spettante alle ASL operanti nei comuni ad alta specificità montana.
      4. Il servizio prestato dal personale medico nell'ambito delle strutture sanitarie operanti nelle zone montane è valutato ai fini dell'articolo 8, comma 2-bis,

 

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del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.
      5. Il Ministro dell'università e della ricerca può prevedere, nell'ambito degli stanziamenti di bilancio relativi alle attività istituzionali, la concessione di assegni di studio a favore di giovani laureati che si iscrivono a scuole di specializzazione, a condizione che si impegnino ad esercitare la professione, per un periodo di almeno cinque anni, nell'ambito di strutture sanitarie ubicate nelle zone montane.

Capo VI
AGEVOLAZIONI FISCALI

Art. 20.
(Agevolazioni per l'estrazione dei prodotti del sottosuolo e per l'utilizzo dell'acqua).

      1. L'utilizzo di materiale inerte proveniente da lavorazioni di cava, da fanghi di segagione di materiali di cava o comunque da lavori di scavo, per la costruzione di opere pubbliche o per il recupero di aree ad alto degrado ambientale nei territori ad alta specificità montana, non costituisce cessione ai sensi dell'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
      2. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta, con proprio decreto, un regolamento recante le modalità di attuazione del comma 1.
      3. La captazione e l'utilizzo delle sorgenti naturali d'acqua da parte di coltivatori diretti e di imprenditori agricoli a titolo principale, per scopi domestici o aziendali, sono gratuiti.

 

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Art. 21.
(Agevolazioni per il turismo).

      1. Le costruzioni o le porzioni di costruzioni rurali e le relative pertinenze destinate all'esercizio dell'attività agrituristica, di cui alla legge 20 febbraio 2006, n. 96, sono equiparate alle costruzioni rurali previste all'articolo 42 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
      2. L'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 10 della legge 29 marzo 2001, n. 135, è sostituito dal seguente: «Hanno inoltre priorità nell'assegnazione delle agevolazioni le istanze relative a pacchetti di vacanza localizzati nell'ambito dei territori montani».
      3. Per gli anni 2006-2008 le proposte formulate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano riferite al settore turistico-alberghiero, ai sensi del testo unico di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 3 luglio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 163 del 14 luglio 2000, hanno priorità nella formazione delle graduatorie speciali e nell'assegnazione delle risorse finanziarie alle stesse destinate.

Art. 22.
(Agevolazioni per impianti di risalita, teleferiche e palorci).

      1. L'aliquota prevista nell'allegato I annesso al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, per il gasolio utilizzato dalle imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico per trasporto di persone nei comuni montani è ridotta di 51,65 euro per ogni 1.000 litri di prodotto.

 

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      2. I comuni ad alta specificità montana non sono soggetti al pagamento di un canone annuo per gli attraversamenti aerei dei corsi d'acqua e di una cauzione per l'occupazione di terreni demaniali.

Capo VII
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 23.
(Contributo straordinario alla Fondazione italiana per la montagna).

      1. Allo scopo di concorrere all'avvio e al perseguimento delle finalità istituzionali della Fondazione italiana per la montagna, concernenti lo sviluppo dei territori e dell'economia di montagna, è attribuito alla stessa Fondazione un contributo straordinario di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008.

Art. 24.
(Relazione annuale sullo stato della montagna).

      1. Il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, di intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 30 settembre di ciascun anno, sentiti l'Osservatorio, la Conferenza unificata e il Comitato tecnico interministeriale per la montagna, presenta al Parlamento la relazione annuale sullo stato della montagna, con particolare riferimento all'attuazione della presente legge e al quadro delle risorse da destinare al settore da parte dello Stato, su fondi propri o derivanti da programmi comunitari, al fine di conseguire gli obiettivi della politica nazionale di sviluppo delle zone montane.

Art. 25.
(Abrogazioni).

      1. L'articolo 9 e il comma 4 dell'articolo 24 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, sono abrogati.

 

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Art. 26.
(Copertura finanzia).

      1. Agli oneri, ivi comprese le minori entrate, derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.